Le pompe di calore iniziano ad entrare nei pensieri dell'Autorità per l'Energia (AEEG)
Le pompe di calore iniziano ad entrare nei pensieri dell'Autorità per l'Energia (AEEG), che avrebbe intrapreso una serie di azioni per agevolarne l'adozione domestica, a cominciare dalla rimozione delle penalizzazioni tariffarie. Già dal 2008 la delibera 30/2008, comma 5.2 (che modificava la delibera 348 del 2007), dell'Autorità per l'Energia ha introdotto la possibilità di un secondo contatore con tariffa BTA, nel caso di utilizzo di un impianto in pompa di calore destinato alla climatizzazione invernale. Il che ha consentito a molti proprietari di allacciare un secondo contatore con tariffa BTA, con cui alimentare solamente la pompa di calore, liberandosi dagli scaglioni di consumo previsti dalle tariffe D2 e D3. Poiché la norma non è nota a tutti la riportiamo: "In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 3,3 kW, può essere richiesta l'installazione, di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all'alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile".
Il costo del kW domestico per la pompa di calore
Il vantaggio per l'utente domestico sta nel fatto che questo secondo punto di prelievo può essere legato ad una tariffa per usi diversi BTA1/2/3, che prevede un importo fisso per kWh (vedasi le tariffe del gestore nazionale) che oltretutto, nel caso dell'applicazione in ambito residenziale continua a godere dell'IVA agevolata al 10%.Sostanzialmente questa delibera rimuove una penalizzazione che colpiva l'utilizzatore della pompa di calore. Infatti un elevato consumo di energia elettrica implica, per il cliente domestico che faccia uso di pompe di calore con funzione di riscaldamento degli ambienti, la fatturazione di una quota rilevante dei propri consumi di energia elettrica negli scaglioni di consumo più elevati e quindi, per effetto dell'andamento progressivo della tariffa, l'applicazione di corrispettivi unitari più elevati. A questo si aggiunge l'ulteriore penalizzazione della tariffa D3 (per utenze sopra i 3,3 kW) a cui si era obbligati per l'aumento della potenza impegnata richiesto dal maggior carico elettrico della pompa di calore. In sostanza, più consumi più paghi. Infatti, dal 1 gennaio 2009 i consumi sono calcolati per ciascun periodo sulla base del pro-quota giorno, cioè per scaglioni di consumo che di fatto renderebbero poco vantaggioso l'uso dell'elettricità per il riscaldamento. Secondo le tariffe riportate sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica (4° trimestre 2009), in tariffa destinata ad una potenza impegnata superiore ai 3kW, gli scaglioni sono sostanzialmente quattro: 1) fino a 1800 kWh/annui si pagano 0,14486; 2)da 1800 a 2640 si pagano 0,16394; 3) da 2640 a 4440 si pagano 0,21272; 4) oltre i 4440 si pagano 0,27421. Più accise, addizionali e IVA. Fino al 31/12/2008 si pagavano tutti i kWh 0,184890, indipendentemente dal consumo annuo.
Aeeg: "pompa di calore competitiva"
Fortunatamente l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha riconosciuto che "la diffusione di pompe di calore, con funzione di riscaldamento degli ambienti, consente al contempo il conseguimento di obiettivi di risparmio di energia primaria, di incremento nell'utilizzo di energia rinnovabile e di contenimento delle emissioni climalteranti, caratterizzandosi quindi come tecnologia atta a fornire un contributo al raggiungimento del cosiddetto obiettivo 20-20-20 definito a livello di Unione Europea". Non solo, l'AEEG riconosce che "l'impiego di pompe di calore si mostracompetitivo anche economicamente rispetto alla soluzione tradizionale basata sull'impiego di caldaie alimentate a gas, anche ad alto rendimento, in corrispondenza di elevati valori di fabbisogno termico abitativo ovvero di elevati consumi di energia primaria".
Pompe di calore: Tolto il limite dei 3kW
Come abbiamo sopra ricordato nel caso di cliente finali con livello dei consumi elettrici obbligati non elevato (fino a 3,3kW), l'attuale disciplina già consente l'attivazione di una fornitura separata per l'alimentazione della pompa di calore. Ma l'Autorità riconosce che l'evoluzione del contesto socio-economico e la più ampia penetrazione di apparecchiature elettriche per usi domestici ha portato a una più ampia diffusione di contratti per utenze domestiche con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, e che pertanto "occorreva consentire la diffusione delle pompe di calore per il riscaldamento anche nel caso di clienti finali che abbiano un elevato livello di assorbimento di potenza e di consumo di energia elettrica". A questo scopo l'Aeeg ha emanato il 19 di aprile la delibera n. 56/2010 che rimuove il limite di potenza di 3,3 kW, modificando il comma 5.2 del TIC (cioè l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, recante le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato).
Ricarica veicoli elettrici
Nella stessa delibera l'Autorità ha anche analizzato la disciplina normativa in merito ai punti di ricarica per i veicoli elettrici. Secondo l'Aeeg la disposizione di cui al comma 5.1 del TIC (che stabilisce il principio dell'unicità della fornitura per unità immobiliare e tipologia di contratto) potrebbe rivelarsi di ostacolo alla installazione di infrastrutture di ricarica nel caso di aree condominiali o aziendali destinate a parcheggio, qualora in relazione alla medesima unità immobiliare si dovessero prevedere una pluralità di punti di prelievo dalla rete con obbligo di connessione di terzi. Ma anche sul fronte domestico esistono degli ostacoli. Infatti le attuali disposizioni non consentono la connessione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici a punti di prelievo regolati con contratti della tipologia per utenze domestiche, di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT. Per queste ragioni l'Aeeg ha voluto rimuovere gli ostacoli della disciplina del TIT e del TIC che possano in qualche misura ostacolare l'installazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici. In particolare, nella delibera 56/2010 l'Autorità ha disposto di:
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prevedere specifiche deroghe alle disposizioni di cui al comma 5.1 del TIC, relativo all'unicità del punto di prelievo, per l'alimentazione di veicoli elettrici in aree condominiali destinate a parcheggio, aree destinate a parcheggio appartenenti ad aziende, stabilimenti industriali e simili;
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prevedere un'estensione esplicita delle disposizioni di cui al comma 2.2, lettera a), punto ii) del TIT all'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici, in modo da non precludere la possibilità di utilizzare le connessioni esistenti anche a questi fini, ferma restando la possibilità di richiedere l'attivazione di un separato punto di prelievo della tipologia di cui al comma 2.2, lettera c), del TIT;
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prevedere la possibilità di utilizzare il punto di prelievo destinato all'alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti anche per l'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici, quindi godendo della tariffa BTA -usi diversi
Pompe di calore: Fare bene i conti
Anche se il legislatore cerca di rimuove gli ostacoli normativi ed economici l'utente è comunque costretto a investimenti di allaccio che lo obbligano a fare bene i propri conti. Il secondo contatore in tariffa BTA ha un costo di allaccio, parametrato sulla distanza dalla cabina del gestore, che varia dai 600 ai 1200 euro. Anche il canone d'uso è superiore rispetto alla tariffa D3, quella in cui necessariamente si ricade per gli extraconsumi indotti dal riscaldamento elettrico. Pertanto, una simulazione preliminare, basata sul reale fabbisogno dell'immobile, risulta necessaria prima di effettuare scelte in tal senso.